Contratto a Progetto: Requisiti delle Collaborazioni
Guida
Relativamente alle collaborazioni coordinate e continuative non si può non citare quanto disposto dall’art. 409 del c.p.c. in materia di “controversie individuali di lavoro”; dal disposto di detto articolo si evince che dette collaborazioni si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato.
Orbene, i requisiti caratterizzanti di dette collaborazioni sono:
- La continuità (la prestazione non deve essere occasionale ma perdurare nel tempo con impegno costante del prestatore a favore del committente),
- Il coordinamento (è il collegamento funzionale tra la prestazione lavorativa del prestatore e l’organizzazione del committente);
- La prevalente personalità della prestazione di lavoro (la prevalenza della prestazione personale rispetto all’opera altrui ed alla struttura materiale).
Le collaborazioni coordinate continuative (Co.co.co) dunque si concretizzano in un rapporto di lavoro parasubordinato in quanto si differenziano dal lavoro dipendente (per mancanza della subordinazione) e dal lavoro autonomo (inteso come esercizio di arte e professione) e dall’attività squisitamente imprenditoriale (mancanza di organizzazione di mezzi).
Cosa sono i CO.CO.PRO?
Come è noto le collaborazioni coordinate a progetto – d’ora innanzi Co.Co.Pro – sono state introdotte dalla D.lgs. n. 276/2003 che dispose di fatto il superamento delle collaborazioni, di cui al suscitato art. 409 del c.p.c., e la conseguente incorporazione di queste nella nuova e nascente tipologia contrattuale delle Co.Co.Pro..
Il legislatore del 2003 decise di introdurre un elemento distintivo, aggiuntivo e sostanziale alla figura contrattuale delle collaborazioni coordinate e continuative, il c.d. PROGETTO. In buona sostanza, le collaborazioni coordinate dovevano essere obbligatoriamente ricondotte ad un preciso progetto, programma o fase di esso; ne discendeva che, le collaborazioni per essere validamente instaurate dovevano contenere l’indicazione di un progetto indicativo del risultato finale da raggiungere.
Nuovo Contratto a Progetto 2017
Le Co.Co.Pro. con il Decreto Legislativo 15/06/2015 n. 81, contenente il testo organico delle tipologie contrattuali, sono state superate ed invero in base all’art. 2 del citato Decreto a decorrere dal 1 gennaio 2016 non sarà più possibile instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed ai luoghi di lavoro.
In altre parole a partire dal 1 gennaio 2016 non sarà più possibile instaurare collaborazioni coordinate continuative, ne tanto meno collaborazioni a progetto, se non nei casi tassativamente indicati dalla legge, ovvero:
- Le collaborazioni per cui il C.C.N.L. di categoria prevedono discipline specifiche “in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore”;
- Le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
- I rapporti organici (componenti Consiglio di amministrazione etc.);
- Le prestazioni di lavoro rese ai fini istituzionali, in favore delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI.
Dette collaborazioni autonome dettagliamente enunciate dall’art. 52 del D.Lgs. 81/2015 per essere formalmente legittime non dovranno contenere più la specificazione di un progetto.
Fermo restando quanto sopra in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in ipotesi diverse da quelle sopra enunciate e qualora dette collaborazioni si concretano in prestazioni di lavoro personali, ripetitive, e quanto meno organizzate dalla Committenza in ordine al luogo ed all’orario di lavoro, saranno ricondotte alla qualifica di rapporti di lavoro subordinato con la conseguenza dell’applicazioni di tutte le tutele derivanti da tale fattispecie.
In definitiva, dal 25 giugno 2015 sono state abrogate le disposizioni di lavoro a progetto quelle sulle collaborazioni marginali (Mini Co.co.co) e su quelle tipiche. Resta inteso che le Co.Co.Pro. già in corso all’entrata in vigore del suddetto Decreto continueranno ad essere valide e disciplinate pertanto dalla normativa pro tempore vigente (articoli 61-69bis del Decreto Legislativo “Biagi”, 276/2003).
Co.Co.Pro. 2017: Conclusioni
Le collaborazioni a progetto sono state abrogate dal Decreto Legislativo 81/2015, di contro sono state tipizziate precise collaborazioni coordinate e continuative. Resta inteso che, qualora, vengano instaurate co.co.co diverse da quelle tipiche, queste saranno sottoposte alla vigilanza degli Organi accertatori, che qualora riscontrino la presenza congiunta delle tre caratteristiche suddette (prestazione esclusivamente personale, continuativa ed organizzata dal Committente), potranno ricondurle alla tutela propria del lavoro subordinato.