Detrazione 36 box: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate. Giungono dettagli sulla detrazione che si applica sull’acquisto di un box pertinenziale con la detrazione 36%, detrazione che fino al 30 giugno è stata innalzata al 50% (fino a un limite massimo di spese detraibili pari a 96mila euro).
Non c’è alcun dubbio sulla detraibilità al 36%, prevista dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997, sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, e sull’acquisto di box pertinenziali.
L’agevolazione al 36% è applicata anche nella realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, nonché nell’acquisto degli stessi limitatamente al costo di costruzione. È comunque necessaria la presenza del vincolo pertinenziale tra abitazione principale e box. Il limite massimo di spese detraibili è 48.000 euro.
Detrazione 36 box L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 38/E del 2008, ha confermato il requisito del vincolo pertinenziale, ma ha anche disposto che se siano stati eseguiti pagamenti con bonifico bancario o postale prima di concludere l’atto di vendita e senza un preliminare registrato, la detrazione al 36% non possa applicarsi.
Tuttavia, in seconda battuta, l’Amministrazione finanziaria ha cambiato idea con la risoluzione numero 7 del 2011: in mancanza di un contratto preliminare registrato, la detrazione 36% è riconosciuta anche se il pagamento delle spese è eseguito nella stessa data della stipula del rogito, e anche in un orario antecedente alla conclusione dell’atto.