
Novità sul fronte della detrazione 55% da parte dell’ENEA. Gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti nel 2012, per cui la richiesta di detrazione non è stata ancora inoltrata, sono sanabili ma solo quelli la cui scadenza dei 90 giorni utili si è realizzata dopo il 30 settembre 2012.
In merito a tali interventi, il termine ultimo per far pervenire le richieste di detrazione è il 30 settembre 2013. Questa nuova direttiva è stata comunicata dall’Enea con la Faq n. 70, nella quale si precisa che non perde il diritto di usufruire della detrazione fiscale del 55% il contribuente che non ha inviato all’Enea la documentazione prevista entro la scadenza dei 90 giorni dal termine dei lavori, purché siano rispettate alcune condizioni.
In base a quanto disposto dall’articolo 2 del Decreto Legge del 2 marzo 2012 numero 16: “La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”.
L’ENEA sostiene quindi che il contribuente, purché soddisfi le condizioni a, b, c, conserva il diritto a usufruire delle detrazioni fiscali. La scadenza pertinente, lo ricordiamo, è il 30 settembre 2013.