Detrazioni fiscali figli a carico non residenti

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Detrazioni fiscali figli a carico non residenti

Le detrazioni fiscali figli a carico non residenti rispondono a determinate regole legate al reddito della prole, oltre che ad alcuni aspetti riguardanti gli studi universitari.

Detrazioni fiscali figli a carico non residenti con i genitori: i limiti di reddito

Le detrazioni fiscali figli a carico non residenti possono essere richieste dal genitore lavoratore dipendente o libero professionista solo se il singolo figlio – nell’anno precedente alla dichiarazione dei redditi o alla presentazione del modello Unico – non ha maturato reddito o ha percepito una cifra inferiore ai 2.480,51€ al lordo degli oneri deducibili. Tale somma può derivare da qualsiasi tipo di rapporto lavorativo.

Detrazioni fiscali figli a carico non residenti: quali sono gli importi?

Quali sono gli importi delle detrazioni figli a carico non residenti? Le regole in merito sono state interessate da modifiche nel 2013, quando la cifra massima detraibile ogni anno è passata da 800 a 950€ per ciascun figlio di età superiore ai 3 anni (in caso di handicap tale somma aumenta di 400€ annui).

Le detrazioni sono da ripartire al 50% tra i due genitori. In caso di separazione o divorzio, a meno di un accordo tra le parti dovuto a incapacità finanziaria di uno degli ex coniugi, le agevolazioni spettano al genitore affidatario.

Detrazioni fiscali figli a carico non residenti in Italia: è possibile chiederle?

Si possono richiedere detrazioni fiscali figli a carico non residenti se questi vivono e risiedono ufficialmente all’estero? La risposta è affermativa. Le agevolazioni fiscali valgono comunque e rispondono alle già citate regole riguardanti il reddito massimo da accumulare in un anno.

Detrazioni fiscali figli a carico: le spese universitarie

Quando si discute di detrazioni fiscali figli a carico non residenti si tocca sempre l’argomento delle spese universitarie. Le spese sostenute per gli studi universitari di un figlio fiscalmente a carico possono essere portate in detrazione solo se l’ateneo è situato in un Comune diverso da quello in cui lo studente ha il domicilio fiscale.

Per quanto riguarda il canone di locazione, esso è scaricabile dall’Irpef solo se stipulato in base alla legge n° 431 del 9 dicembre 1998 che regolamenta le locazioni di unità immobiliari a uso abitativo. Le detrazioni valgono anche per le spese di alloggio presso collegi universitari, enti senza fini di lucro e cooperative.

Per usufruire delle detrazioni l’ateneo deve essere ubicato in un Comune situato ad almeno 100 km da quello di residenza dello studente e in ogni caso in una provincia diversa.

Risulta possibile avvalersi di detrazioni sulle voci di spesa appena citate per un ammontare complessivo di 2.633€ annui.

Le detrazioni per figli a carico non residenti possono essere richieste indipendentemente dall’età e dallo svolgimento di un percorso di studi o di un tirocinio gratuito.

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