Quando va pagata l’ IMU 2017 prima casa?

Tasse e Fisco

IMU 2017 prima casa?

Secondo la normativa vigente, l’ IMU 2017 sulla prima casa si paga solo se l’abitazione principale è considerata di lusso, cioè se è iscritta al catasto con una delle seguenti categorie catastali:

  • A/1: case signorili;
  • A/8: ville;
  • A/9: castelli.

Si paga un’imposta pari al 4 per mille e si beneficia di una detrazione prima casa, il cui importo è fissato tramite delibera comunale del Comune in cui è ubicato l’immobile oggetto di tassazione.

IMU 2017: prima casa e relative pertinenze

Gli immobili, iscritti nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare con determinate categorie catastali (dalla A/1 alla A/7), in cui il proprietario vive abitualmente non devono pagare l’ IMU 2017 prima casa.

Nel caso in cui, i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora e la residenza in immobili diversi situati nello stesso Comune, l’esenzione IMU prima casa + le relative pertinenze, può essere riconosciuta per 1 solo immobile.

Le pertinenze sono quelle unità classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 che fanno parte della casa. Ai fini IMU, le relative pertinenze sono esenti dal pagamento nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Quindi se si possiede una casa con una cantina e un box: entrambe le pertinenze rientrano nell’esenzione perché hanno una diversa classificazione pertinenziale. Se invece si possiede una casa con due cantine: solo una beneficerà dell’esenzione mentre l’altra sarà soggetta al pagamento dell’IMU.

Quando non si paga l’IMU 2017 prima casa?

Gli immobili, iscritti nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il proprietario vive abitualmente non devono pagare l’IMU 2017 prima casa se fanno parte di queste categorie catastali:

  • A/2: Abitazioni di tipo civile;
  • A/3: Abitazioni di tipo economico;
  • A/4: Abitazioni di tipo popolare;
  • A/5: Abitazioni di tipo ultrapopolare;
  • A/6: Abitazioni di tipo rurale;
  • A/7: Abitazioni in villini.

Un caso particolare è la categoria catastale A/7 villini che pur essendo fabbricati di un certo valore economico sono stati esentati dal legislatore sia dal pagamento dell’IMU e dalla TASI 2017 qualora adibiti ad abitazione principale – prima casa.

IMU 2017 prima casa e gli immobili assimilabili all’abitazione principale

L’ Imu 2017 prima casa non si paga sugli immobili assimilati all’abitazione principale, ossia:

  • unità immobiliari che appartengono alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • fabbricati destinati ad alloggi sociali;
  • casa coniugale assegnata a uno dei due coniugi a causa di divorzio o separazione legale;
  • unico immobile iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non affittato dal personale Forze armate, polizia, militari, vigili del fuoco e personale con carriera prefettizia, per il quale non è richiesta come condizione, la dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • la sola e unica unità immobiliare ad uso abitativo da A1 a A9, posseduta dai cittadini italiani non residenti in Italia, purché iscritti all’AIRE e titolari di pensioni nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non sia affittata o concessa in comodato d’uso e relative pertinenze;
  • la sola unità immobiliare ad uso abitativo e le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili residenti presso un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a patto che l’abitazione non sia locata.

L’esenzione IMU per le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale è riconosciuta solo se il soggetto passivo, presenta al Comune, la relativa dichiarazione IMU 2017 entro il 30 giugno 2017 per il 2016.

Riduzione IMU 2017 comodato gratuito a figli o a genitori

A partire dal 2016, il legislatore, ha riconosciuto una riduzione IMU con sconto 50% per il comodato uso gratuito genitori figli. Tale riduzione è valida solo se:

  • il contratto di comodato è stato regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
  • il comodante possiede un solo immobile sul territorio nazionale e che risieda e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  • il comodante oltre a possedere l’immobile dato in comodato, possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, fatta eccezione delle abitazioni di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 cd. di lusso;
  • viene presentata la dichiarazione IMU 2017 anno 2016.

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