La cosiddetta Mini-Aspi è stata introdotta dalla L. 92/2012 e sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione. L’indennità è entrata a regime a decorrere dal 1 gennaio 2013 e sostituisce l’indennità di disoccupazione, non agricola, con requisiti ridotti.
Requisiti Mini Aspi: Quali sono i soggetti beneficiari
Guida
- 1 Requisiti Mini Aspi: Quali sono i soggetti beneficiari
- 2 La misura dell’indennità Mini Aspi
- 3 Durata e procedura della Mini Aspi
- 4 Il caso di liquidazione anticipata dell’indennità
- 5 Quali sono le possibilità in cui può decadere?
- 6 Indennità di disoccupazione Mini-Aspi: Regime fiscale e contributi figurativi
I soggetti a cui è destinata la Mini-Aspi sono tutti i lavoratori dipendenti del settore privato (compreso gli apprendisti ed i soci delle cooperative titolari di un rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1, co. 3 L. 142/2001). Per beneficiare di tale indennità devono sussistere le seguenti condizioni, ovvero il lavoratore:
- Deve aver perso l’occupazione per cause indipendenti dalla propria volontà (non ha diritto alla tuela, quindi, il lavoratore dimissionario, com’anche il lavoratore che ha risolto consensualmente con il datore il proprio contratto di lavoro);
- Deve trovarsi in stato di disoccupazione;
- Deve far valere almeno 13 settimane di contribuzione derivante da attività lavorativa nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
L’indennità di disoccupazione Aspi spetta anche al lavoratore che si sia dimesso per giusta causa vero è che in tal caso il lavoratore è costretto a dimettersi per una colpa o mancanza grave del datore che impedisce la prosecuzione del rapporto di lavoro anche in via provvisoria (a titolo esemplificativo si verifica una giusta causa nei casi di mobbing, mancata erogazione della retribuzione, molestie, etc.).
Lo stato di disoccupazione deve essere provato a cura dal lavoratore che è tenuto a presentarsi presso il servizio competente (Centro per l’Impiego) ove dovrà rendere apposita dichiarazione attestante l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché a manifestare la propria disponibilità allo svolgimento di altra attività lavorativa.
La misura dell’indennità Mini Aspi
L’indennità Mini Aspi è determinata prendendo a riferimento la retribuzione media mensile e più precisamente la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni. La retribuzione posta alla base del calcolo comprende tutti gli elementi continuativi e non e delle mensilità aggiuntive e viene divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per un coefficiente numerico 4,33.
La misura dell’indennità risulta pari al 75% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nel caso in cui la retribuzione sia pari o inferiore fino a euro 1.192,98; diversamente al superamento detto limite l’indennità è pari al 75% del predetto importo a cui va aggiunto il 25% della retribuzione eccedente.
Durata e procedura della Mini Aspi
La Mini-Aspi ha una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di risoluzione del rapporto lavorativo e viene corrisposta mensilmente.
Per accedere all’indennità deve essere presentata apposita domanda telematica all’Inps entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di spettanza del trattamento. La fruizione dell’indennità è subordinata:
- A specifica dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di altra attività lavorativa da rendere al Centro per l’impiego competente ovvero all’Inps;
- Al perdurare dello stato di disoccupazione.
Il caso di liquidazione anticipata dell’indennità
Il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità, al fine di avviare un’attività in forma autonoma o d’impresa o per associarsi in cooperativa, può richiedere la liquidazione anticipata del trattamento di disoccupazione (corresponsione di un trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepita).
Per avvalersi della corresponsione anticipata, il lavoratore deve presentare, all’Inps, apposita domanda in via telematica contenete specifiche informazione sull’attività da intraprendere o da sviluppare.
Quali sono le possibilità in cui può decadere?
Si verifica la decadenza dall’indennità:
- Perdita dello stato di disoccupazione;
- In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 5 giorni;
- Inizio di attività autonoma o parasubordinata senza che il lavoratore preventivamente (entro 30 giorni inizio attività) abbia effettuato specifica comunicazione all’Inps, indicante il reddito annuo, presunto, che percepirà;
- Raggiungimento dei requisiti di pensionamento vecchiaia o anticipato;
- Nel caso si prediliga l’assegno ordinario di invalidità – quando spettante – rispetto all’indennità Aspi o Mini Aspi;
- Nel caso di ingiustificato rifiuto a partecipare ad una specifica iniziativa di politica attiva come proposta dai servizi competenti.
Indennità di disoccupazione Mini-Aspi: Regime fiscale e contributi figurativi
Il trattamento fiscale dell’indennità di disoccupazione Mini-Aspi essendo sostituiva della retribuzione è soggetta ad imposizione come reddito di lavoro dipendente; l’Inps agisce da sostituto d’imposta operando le trattenute previste per legge. Nei periodi di fruizione dell’indennità vengono riconosciuti al lavoratore i cosiddetti contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni.