Spese pre e post scuola detraibili 2017: quali sono? Come procedere?

Detrazione 730
spese pre e post scuola detraibili

Spese pre e post scuola detraibili dalla dichiarazione dei redditi

Dal 2016 spese pre e post scuola detraibili dalla dichiarazione dei redditi. È quanto ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 68/E del 4 agosto in cui rispondeva a una richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità di detrarre i servizi scolastici integrativi.

Le spese che si sostengono per i servizi scolastici integrativi rientrano quindi tra le spese legate alla frequenza di asili nido, scuole elementari, medie e superiori, detraibili dall’Irpef. Sono considerati servizi scolastici integrativi, ad esempio, l’assistenza al pasto, il pre e post scuola.

Spese che, come accade per le tasse d’iscrizione e i contributi obbligatori sono detraibili ai fini Irpef nella misura del 19%. Allo stesso modo possono essere portati in detrazione, in qualità di spese scolastiche, i contributi volontari e le spese sostenute per la mensa scolastica. Nello specifico quest’ultima è detraibile anche quando il servizio viene reso dal Comune o da un altro soggetto diverso dalla scuola.

Spese scuola detraibili 730: esclusi servizi di trasporto e cancelleria

Non possono invece essere portate in detrazione le spese sostenute per il servizio di trasporto scolastico, anche nel caso in cui questo sia fornito per sopperire a un servizio di linea che risulta inadeguato per il collegamento casa-scuola.

La scelta di escludere il trasporto dalle spese detraibili è stata presa, a detta dell’Agenzia delle Entrate, per non fare discriminazioni nei confronti di chi, avvalendosi dei trasporti pubblici, non potrebbe godere di alcuna agevolazione. Escluse dalla detrazione anche le spese sostenute per l’acquisto di materiale di cancelleria e per i testi scolastici della scuola secondaria (scuole medie e superiori).

Spese scuola figli detraibili: cosa cambia con il nuovo limite di 400 euro

Un’altra novità in materia di detrazione spese scolastiche è rappresentata dal nuovo limite di 400 euro. Cosa significa? Per la detrazione delle spese di frequenza (sempre prevista nella misura del 19%) non è più necessario che l’onere che si desidera portare in detrazione abbia un importo inferiore a quello delle tasse e dei contributi scolastici che si sono pagati.

È sufficiente infatti che la spesa agevolabile non superi il limite di 400 euro per ogni figlio a carico. Di conseguenza la detrazione massima per ogni studente sarà pari a 76 euro (il 19% di 400 euro).

Dato che ora non è più previsto un limite per l’importo dei contributi statali e delle tasse scolastiche inferiori a 400 euro, da quest’anno è ancora più importante chiarire cosa s’intende quando si parla di spese per la frequenza.

Con il vecchio bonus infatti bastava considerare le tasse e contributi statali per raggiungere l’importo massimo previsto per l’agevolazione fiscale. Ora invece si può raggiungere il limite di 400 euro, al netto dei contributi e delle tasse, per altre “spese per la frequenza”. Detrazione che interessa sia gli studenti delle scuole pubbliche che quanti frequentano istituti privati.

Spese pre e post scuola detraibili 2017: come richiedere l’agevolazione

Ritornando alla questione spese pre e post scuola detraibili, quanti hanno già presentato la dichiarazione dei redditi del 2016 con il modello 730 possono presentare un modello 730 integrativo entro il prossimo 25 ottobre. La dichiarazione integrativa deve sempre essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate tramite un intermediario abilitato (Caf o professionista).

In alternativa è possibile presentare all’AdE una dichiarazione tramite modello Unico Persone fisiche entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al successivo periodo d’imposta.

Chi invece ha già presentato la dichiarazione dei redditi del 2016 utilizzando il modello Unico può rettificare oppure integrare questa dichiarazione entro il 30 settembre 2016, termine ultimo per la presentazione del modello. Per integrare la dichiarazione già presentata è sufficiente compilare una nuova dichiarazione in cui va barrata la casella “Correttiva nei termini”.

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