Guida detrazione 65 per interventi di riqualificazione energetica. Mediante il decreto legge numero 63 del 2013 abbiamo assistito alla proroga, fino alla fine del 2013, la detrazione che riguarda gli interventi di riqualificazione energetica delle strutture immobiliari. È stata inoltre incrementata, dal 55 al 65 percento, la soglia che riguarda la detrazione inerente gli oneri affrontati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.
La detrazione 65 per interventi di riqualificazione energetica è una grande novità che permette alle famiglie di sostituire gli infissi, le caldaie, installare pannelli solari, conseguendo una riduzione sull’irpef da sostenere a livello annuale. Abbiamo di conseguenza un abbattimento delle imposte da sostenere annualmente con la prestazione del modello 730 o Unico.
Insieme alla proroga per gli interventi di ristrutturazione edilizia, il decreto ha prorogato, fino al 31 dicembre 2013, anche la detrazione che riguarda il recupero del patrimonio edilizio con la maggiore aliquota del 50 percento. Abbiamo anche il maggiore limite di spesa di 96mila euro.
Vediamo nel dettaglio quali sono gli interventi agevolati dalla detrazione 65. Nonostante le novità introdotte dalla proroga, l’impianto normativo di riferimento non è cambiato. Restano pertinenti le disposizioni che riguardano l’agevolazione, i decreti e i provvedimenti di attuazione, cui si aggiungono i documenti di prassi che ne definiscono l’applicazione.
Dal comma 1 apprendiamo che “le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013”. Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti hanno un limite massimo di detrazione pari a 100.000 euro. Per tale tipologia di interventi non abbiamo una specificazione di quali opere o impianti occorre compiere per conseguire le prestazioni energetiche previste.
– Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, introdotti a decorrere dal 2007, dall’art. 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006, con un limite massimo della detrazione pari a euro 60.000;
– Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, introdotti a decorrere dal 2007, dall’art. 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006, con un limite massimo della detrazione pari a euro 60.000;
– Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, introdotti a decorrere dal 2007 dall’art. 1, comma 346, della legge n. 296 del 2006, con un limite massimo della detrazione pari a euro 60.000;
– Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, introdotti a decorrere dal 2007 dall’art. 1, comma 347, della legge n. 296 del 2006, con un limite massimo della detrazione pari a euro 30.000;
– Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, introdotti a decorrere dal 2008 dall’art. 1, comma 286, della legge n. 244 del 2007 e ricondotti nell’ambito degli interventi di cui all’art. 1, comma 347, della legge n. 296 del 2006, con un comune limite massimo della detrazione pari a euro 30.000;
– Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, introdotti a decorrere dal 2012 dall’art. 4, comma 4, del DL n. 201 del 2011 e ricondotti nell’ambito degli interventi di cui all’art. 1, comma 347, della legge n. 296 del 2006, con un comune limite massimo della detrazione pari a euro 30.000;