Detrazione 36 e 50: annotazione in fattura. Per quanto attiene le modalità operative di pagamento delle spese per cui è prevista la detrazione Irpef 50 percento, l’Agenzia delle Entrate, grazie alla circolare 20/E/2011, estende la fruibilità del beneficio anche al contribuente che non è riportato né nella fattura, né nelle quietanze dei relativi bonifici.
È tuttavia indispensabile che nella fattura sia indicata la percentuale di spesa che quest’ultimo ha provveduto a sostenere. Con il rinvio a precedenti chiarimenti in materia di detrazione Irpef del 36%, l’Ente ha chiarito che, dato il criterio normativo di riconoscimento del beneficio al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, nell’eventualità in cui la fattura e il bonifico siano intestati a un solo comproprietario mentre l’intervento di ristrutturazione è sostenuto da entrambi, la detrazione spetta anche a chi non è indicato nei documenti.
Anche in questo caso è necessario che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa affrontata da quest’ultimo. Una direttiva che ha come effetto quello di ampliare gli interventi di ripartizione tra coniugi e comproprietari.
Detrazione 36 e 50. L’Agenzia delle Entrata ha infatti sostenuto che, nel caso in cui ogni adempimento (incluso il bonifico) sia stato eseguito a nome di un contribuente, mentre le fattura riporti anche il nominativo del coniuge a carico, la detrazione può essere riconosciuta per intero al soggetto che ha provveduto agli adempimenti richiesti. Il nome deve comunque figurare nella fattura emessa dell’impresa esecutrice degli interventi.