Detrazione irpef 36 50%: ripartizione del bonus sulla base della quota millesimale. Se consideriamo degli interventi compiuti sulle parti comuni condominiali di una struttura, possiamo adottare la risoluzione n. 124/E del 4 giugno 2007 che definisce il limite massimo di spesa su cui commisurare la detrazione del 36%-50%. Questo deve essere riferito a ogni abitazione che fa parte del fabbricato, in rapporto alle rispettive quote millesimale.
La detrazione irpef 36 50 per cento è riconosciuta purché, in merito ai lavori eseguiti sulle parti comuni dell’edificio, l’amministratore o il condomino rispetti gli adempimenti imposti dal Dm 41/1998 e sue successive modificazioni.
L’Agenzia delle Entrate ha poi fatto chiarezza in merito alla detrazione fiscale inerente i singoli condomini che avevano sostenuto interamente le spese per i lavori condominiali. È pertinente la risoluzione n.264/E del 25 giugno 2008, con la quale l’amministrazione finanziaria ha chiarito che anche il singolo condomino che provvede all’installazione delle proprie spese l’ascensore condominiale può comunque fruire della detrazione del 36%.
In questo caso, tuttavia, abbiamo una limitazione che riguarda la parte delle spese imputabili al condomino in base alla tabella millesimale.
Se le spese sono interamente sostenute solo da tre o quattro condomini, allo stesso modo, la detrazione è correlata esclusivamente alla quota millesimale. È così che si regola la detrazione irpef 36 50 per cento.