
Cos’è la Dichiarazione d’Intento?
Guida
La dichiarazione di intento è il documento con il quale l’esportatore abituale attesta, sotto la propria responsabilità, di avere i requisiti di legge per essere definito tale e manifesta al proprio fornitore la volontà di acquistare beni e servizi senza il pagamento dell’IVA, nei limiti di un determinato plafond.
Per esportatore abituale si intende l’operatore economico in ambito internazionale che nell’anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi abbia registrato esportazioni, o operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume di affari conseguito in pari periodo. Naturalmente, gli esportatori che intendono usufruire del regime agevolato della sospensione di imposta, debbono adempiere ad alcune formalità previste specificamente dalla legge.
Presentazione della Dichiarazione d’Intento
A seguito delle recenti modifiche legislative introdotte, le lettere di intento debbono essere inviate, a cura dell’esportatore abituale, all’Agenzia delle Entrate e soltanto dopo consegnate al proprio fornitore di beni o servizi. L’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate avviene telematicamente, previa generazione automatica del documento, attraverso l’apposito software messo a disposizione nel sito dell’Agenzia, non essendo ammessa altra modalità equipollente.
Oltre al software di produzione ed invio delle dichiarazioni, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche un software di controllo che permette di evidenziare eventuali errori o incongruenze dei dati forniti.
Dichiarazione d’Intento 2017: Cosa contiene?
Il contenuto della lettera d’intenti, in sintesi, riporta i seguenti dati:
- La numerazione, con riferimento sia al numero di protocollo dell’esportatore abituale, sia al protocollo attribuito dal fornitore;
- I dati anagrafici del richiedente, in genere del legale rappresentante ovvero di altra persona delegata all’incombente;
- La descrizione della tipologia di operazione richiesta, con anno di riferimento;
- I dati del destinatario della lettera;
- Il tipo di plafond scelto, solare o mensile.
La dichiarazione può riguardare una operazione singola o più operazioni tra le stesse parti, e la sua validità può essere ancorata ad un determinato periodo di tempo oppure ad un importo prefissato. In nessun caso però la validità può andare oltre il 31 dicembre dell’anno cui si riferisce.
Dichiarazione d’Intento Obblighi dell’Esportatore: Quali sono?
Ricevuta la lettera d’intento, l’Agenzia delle Entrate rilascia attestato di presentazione che l’esportatore abituale consegnerà in formato cartaceo al suo fornitore, assieme ovviamente alla relativa dichiarazione. Il fornitore a questo punto dovrà verificare sulla piattaforma del sito dell’AdE la correttezza della lettera di intento ricevuta e soltanto dopo effettuare la vendita in regime di sospensione dell’IVA.
Di converso, il venditore non ha più l’obbligo di informare telematicamente il fisco circa le operazioni in regime fiscale agevolato, ma ha comunque l’onere di:
- Annotazione delle dichiarazioni d’intento negli appositi registri aziendali;
- Indicazione sulla fattura degli estremi che individuano la lettera d’intento in forza della quale non si corrisponde l’IVA.
Nel caso in cui l’esportatore abituale invii tardivamente al fornitore la lettera d’intento, il fornitore è tenuto ad emettere fattura con IVA, mentre l’esportatore avrà diritto ad esercitare la detrazione dell’IVA secondo le regole ordinarie.
Dichiarazione Iva 2017 Quadro VI: Novità fiscali e sanzionatorie
Come noto, a partire dalla dichiarazione IVA 2017 per l’anno di imposta 2016 sarà in vigore l’obbligo di presentare il modello IVA in forma autonoma nel periodo compreso tra il primo ed il 28 di febbraio. Il quadro VI della dichiarazione sarà per la prima volta riservato ai fornitori di esportatori abituali e dovrà obbligatoriamente contenere l’esposizione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute, quali:
- Il numero di partita IVA del committente;
- Il numero di protocollo attribuito dall’AdE alla lettera d’intento ricevuta per via telematica;
- Il numero progressivo attribuito dall’esportatore abituale.
Sotto il profilo sanzionatorio, infine, dal 1 gennaio 2017 viene introdotta la sanzione amministrativa da € 250 ad € 2.000 per il fornitore dell’esportatore abituale, qualora effettui cessioni di beni o prestazione di servizi prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento ed aver verificato l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate. Tale sanzione sostituisce la precedente, più gravosa, che prevedeva l’irrogazione di una sanzione amministrativa che spaziava dal 100% al 200% dell’imposta non applicata.